Rottamazione cartelle: che cosa si può fare per quelle ricevute a Settembre?

Ancora una novità in fatto di rottamazione delle cartelle esattoriali: cosa fare per quelle ricevute nel mese di Settembre?

Per quello che concerne la rottamazione della cartelle esattoriali, al momento stando alla nota ufficiale: possono essere sanati tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

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  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Che cosa si può fare nel caso in cui si dovesse ricevere una cartella esattoriale nel mese di Settembre, è risaputo che la rottamazione può riguardare anche le cartelle non ancora notificate. Ma entriamo nel particolare.

Cartelle esattoriali: cosa fare per quelle ricevute a Settembre?

Allora come detto prima, la rottamazione quater interessa anche le cartelle esattoriali che non sono ancora state notificate, nel caso in cui:

  • tale notifica arriva comunque entro il termine di presentazione della domanda di sanatoria,
  • oppure se la cartella risulta già dalla propria situazione debitoria scaricabile dal sito dell’ADER.

E quindi che cosa fare? Allora il termine di compilazione è scaduto lo scorso 30 giugno e quindi non si può in nessun modo aggiungere nulla alla sanatoria, salvo che non si è residenti in una delle zone colpite dalle recenti alluvioni. Cosi come riporta la nota ufficiale: “i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023 che slitta al 2 ottobre 2023, perché coincidente con la giornata del sabato (DL n. 70/2011, art. 7, comma 1, lettera h), utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Inoltre, per tali soggetti, i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi. Comprese le scadenze delle singole rate della sanatoria. Dunque, se il contribuente di cui al quesito è residente in uno dei territori citati, potrà integrare la precedente domanda di sanatoria indicando la cartella ricevuta a settembre. Sempre se il debito indicato nella stessa è stato affidato per il recupero all’ADER tra tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022″.