Che cosa dice la legge nei confronti dei pensionati che però decidono lo stesso di continuare a lavorare: ecco le novità.
Non è una novità che chi è in pensione, possa in qualche modo decidere di svolgere una attività professionale anche a tempo parziale o magari per un periodo di tempo e i motivi sono diversi e possono andare da una questione di necessità, fino ad un motivo legato ad una libera scelta.
Ad ogni modo, a prescindere dal motivo che porta a questa decisione, la cosa importante è che la persona in questione sia apposto dal punto di vista fiscale e infatti il primo punto a cui si deve prestare attenzione è da ricercare nei regimi di pensione anticipata.
“La normativa attuale prevede che la pensione non sia cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia” questo riporta la norma ufficiale ma entriamo nel particolare.
Come detto prima, anche una persona che è in pensione può decidere di continuare a lavorare per un periodo o per solo qualche ora, la cosa principale è che sia in regola dal punto di vista fiscale.
Cominciamo dicendo che lavorare anche dopo la pensione ha come conseguenza quella di non potere percepire per intero l’assegno da parte dell’Inps e quindi ad esempio il pensionato che nel corso di un anno fiscale avesse percepito 12.000 euro di pensione e altri 4.000 euro da prestazioni professionali dovrebbe dichiarare redditi per un totale di 16.000 euro.
Discorso simile è quello che riguarda la pensione anticipata e quindi la cumulabilità del reddito, infatti: “A prescindere dalla formula di pensionamento anticipato scelta, è possibile cumulare redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale e non da lavoro dipendente per un massimo di 5.000 euro lordi annui”. Quindi per capirci ancora meglio, la regola dice: “Entro il limite dei 5.000 euro annui, chi ha aderito a un regime di pensionamento anticipato può cumulare redditi che non siano provenienti da lavoro dipendente, perché questo andrebbe a ledere uno dei cardini su cui si erigono i sistemi voluti dal legislatore (tipicamente Quota 100, Quota 102 e Quota 103), ossia il ricambio generazionale. Un pensionato lavoratore, in questo ambito, toglierebbe margine alle nuove assunzioni”.
Nel caso in cui questo principio venisse violato, potrebbe scattare la sospensione dell’assegno pensionistico da parte dell’Inps e anche la conseguente restituzione degli importi che sono stati erogati durante l’anno fiscale in cui la cumulabilità è stata violata.
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